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 Green Pass - informativa
 
PREMESSA
  1. Il Green pass è un documento che comprova «lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2» (art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52). È quindi un documento, cartaceo o digitale, rilasciato dalle autorità sanitarie.
  2. La certificazione ha una durata diversa per singolo caso: 9 mesi per i vaccinati, 6 mesi per i guariti e 48 ore per chi si è sottoposto a tampone.
  3. Si tratta di una certificazione che nasce in ambito europeo per consentire ai cittadini di muoversi a determinate condizioni nei diversi Paesi membri dell’Unione Europea (Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021).
  4. La vaccinazione è invece definita «la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 effettuata nell'ambito  del  Piano  strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2» (art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021).
 
DISPOSIZIONI URGENTI SUL GREEN PASS
IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO
 
  1. Dal 15.10.2021 al 31.12.2021 chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, per accedere nei luoghi di lavoro, è obbligato ad esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID 19 (GREEN PASS).
  2. Lo stesso obbligo si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività professionale, di formazione e di volontariato nei luoghi di lavoro, con contratti esterni, convenzioni, incarichi di vario tipo: anche partite IVA e co.co.co.
  3. Rientrano nell’obbligo anche i lavoratori “domestici”: baby sitter, colf, badanti, altro.
  4. Sono esonerati da tale obbligo solo coloro che sono dichiarati esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
SOSPENSIONE DAL LAVORO
  1. Chi è privo del Green Pass verrà sospeso dalla prestazione lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  2. Durante la sospensione non è dovuto alcun emolumento retributivo né di altro tipo.
  3. La sospensione dura fino alla data di esibizione del Green Pass e fino al 31.12.2021.
  4. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, la sospensione può essere disposta dopo il 5°giorno dalla mancata esibizione del Green Pass. La sospensione può durare per il periodo di durata del contratto di lavoro stipulato dall’azienda per sostituire il lavoratore assente privo di Green Pass e per un periodo massimo di 10 giorni, non oltre il 31.12.2021.
SANZIONI per IL LAVORATORE
L’accesso nei luoghi di lavoro in violazione delle su enunciate norme viene punito con una sanzione amministrativa da 600€ a 1.500€ emessa dal Prefetto.
 
 
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
I Datori di Lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle norme.
I Datori di Lavoro sono tenuti a definire entro il 15.10.2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione.
Le verifiche vanno fatte al momento dell’accesso in azienda e verranno nominati appositamente soggetti incaricati di farle.
Tra le modalità operative di controllo, la piu’ comune e veloce è quella di utilizzare la App già predisposta dal Ministero che “legge” il codice QR dei singoli Green Pass.
Chiaramente le attività di controllo sono piu’ “faticose” per i non vaccinati; per i vaccinati, infatti, una volta controllato il Green Pass il problema non sussisterebbe perdurando la sua validità per 9 mesi.

Il Garante Privacy ha dichiarato illegittimo trattenere e conservare copia del Green Pass da parte di chi ha l’obbligo di chiederne l’esibizione (quindi anche palestre, locali, centri medici, ecc…).
Di non secondaria importanza, il parere negativo espresso dal Garante della Privacy sulla possibilità per il datore di lavoro di chiedere ai propri lavoratori di fornire informazioni sull’avvenuta vaccinazione. In particolare, l’Autorità, nelle FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale lo scorso 21 febbraio, ha affermato che il datore di lavoro non rientra tra i soggetti legittimati a chiedere ai lavoratori di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o comunque una copia dei documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19.
Allo stesso modo, il datore di lavoro non può chiedere al medico competente di condividere l’elenco dei nominativi dei dipendenti che abbiano aderito alla campagna vaccinale in corso. Le sole informazioni che possono essere conosciute dal datore di lavoro sono circoscrivibili al giudizio di idoneità alla specifica mansione assegnata al lavoratore e alle eventuali prescrizioni o limitazioni individuate per lo stesso al fine di tutelare e garantire la sua salute e sicurezza nel contesto lavorativo (articolo 18, comma 1, lett. c) e b) D.Lgs. n. 81/2008).

Il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all'interno dei locali aziendali e ha quindi l'obbligo ai sensi dell'art. 2087 del codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Si rammenta che qualsiasi tipo di discriminazione discendente dalla mancata vaccinazione eventualmente appresa, ed in primis l’ammissione al lavoro solo per i soggetti immunizzati, può essere rivendicata dal lavoratore interessato in base agli articoli 5 (accertamenti sanitari) e 8 (divieto di indagine sulle opinioni) della Legge n. 300/1970.
 
SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO
Il Datore di lavoro che violi le su indicate norme incorre nella sanzione amministrativa da 600€ a 1.500€ emessa dal Prefetto, dietro denuncia.
 
GRATUITA’ DEI TAMPONI
E’ prevista la gratuità dei tamponi solo per cittadini disabili, in condizioni di fragilità ed esenti dalla vaccinazione a causa di patologie ostative e certificate.
Le farmacie sono tenute ad assicurare la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di COVID19.
 
 
Dott.ssa Gianna Elena De Filippis

Consulente del Lavoro
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