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La RAI (Radiotelevisione italiana) è la società concessionaria “in esclusiva” del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia (ex art. 49, c. 1, del d.lgs. n. 177 del 31.7.2005 - "T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"), con soci azionisti il MEF per il 99,56% e la SIAE per lo 0,44%. È una delle più grandi aziende di comunicazione d'Europa, il quinto gruppo televisivo del continente. È nata nel 1924 con il nome di Unione Radiofonica Italiana, che poi divenne Ente Italiano Audizioni Radiofoniche e poi RAI.

RAISi tratta di un servizio pubblico essenziale, ovverosia di un servizio di preminente interesse sociale, costituzionalmente tutelato, idoneo, tra gli altri, a garantire l’attuazione concreta della democrazia attraverso una trasparente e corretta informazione su fatti nazionali ed internazionali ed un pieno sviluppo socio-culturale dell’uomo e del cittadino.
Essa è un organismo di diritto pubblico, secondo quanto confermato dalla recente sentenza TAR Lazio n. 8341 del 26.6.2019 e già stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (Corte di Cass. S.U. 23.4.2008 n. 10443). In quanto tale, essa è tenuta all’osservanza delle procedure di evidenza pubblica nell’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.
Proprio per la peculiarità della sua mission istituzionale-statale, il servizio pubblico di radiotelevisione dovrebbe essere improntato ad una responsabilità e ad un’etica “umana” anche nelle modalità di gestione di progetti e nella esternalizzazione di attività tramite appalti di servizi e lavori a società private.

E qui viene alla ribalta il punctum dolens!

Invero, sebbene le procedure di affidamento di servizi siano o possano sembrare apparentemente regolari può emergere - come di fatto è emerso nel contenzioso tra RAI ed alcune società partecipanti ad una procedura (bando di gara, trasmesso in data 31 gennaio 2018 e pubblicato nel Supplemento alla G.U.U.E. - S23 del 2 febbraio 2018, avente ad oggetto la procedura indetta dalla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. per l'affidamento del “servizio di riprese elettroniche ENG per l'area metropolitana di Roma”, di durata pari a 12 mesi rinnovabile per ulteriori 12 mesi, articolato in 6 lotti, per un valore complessivo pari a € 12.000.000,00, oltre IVA) - che la deliberazione RAI ed i documenti ad essa collegati fossero formalmente chiari e legittimi ma non considerassero minimamente l’aspetto più importante della realizzazione dei servizi e dei lavori affidati a società private: l’osservanza dei vincoli normativi e di contrattazione collettiva inerenti ai rapporti di lavoro.

Nel preciso caso citato (bando G.U.U.E. S23 del 2.2.2018) RAI S.p.a. prevedeva, in sostanza, una disciplina che rendeva assai difficile, per le imprese partecipanti, calcolare la convenienza economica della procedura, imponendo condizioni negoziali non convenienti e prive di certezza rispetto al presunto ricavo conseguibile.
La stazione appaltante RAI Spa pretendeva che i servizi dovessero essere garantiti tutti i giorni dell’anno, feriali e festivi compresi, per l’intera giornata (senza prevedere maggiorazioni per i turni espletati in orario notturno o in giornate festive) e che le imprese dovessero assicurare la disponibilità quotidiana di un numero di troupe pari ai servizi giornalieri garantiti.

A fronte di tale organizzazione del servizio, la stessa RAI prevedeva, del resto, una serie di prezzi unitari, non soggetti a ribasso, riferiti espressamente ai “servizi base”, alle “dotazioni extra”, ai “servizi extra” e alle “altre voci” (tra cui trasferte, rimborsi chilometrici al di fuori del G.R.A., pasti per la troupe, rimborso spese accessorie e canone mensile del servizio di “gestione emergenze”) concludendo che il corrispettivo di ciascuna convenzione attivata con le imprese vincitrici “sarà determinato applicando i suddetti prezzi unitari, determinati dalla Stazione Appaltante, alle quantità richieste da RAI Spa”.
In definitiva a fronte dell’impegno richiesto alle imprese partecipanti di garantire la disponibilità giornaliera h24 per 365 giorni all’anno di un certo numero di troupe che dovevano garantire un certo numero di riprese al giorno, la RAI prevedeva solo l’erogazione di un importo massimo, il quale, tuttavia, era legato al numero - del tutto eventuale - di servizi richiesti e svolti dall’impresa.
Tale impostazione di gara, invero, rendeva assai difficoltoso - se non impossibile - alle imprese concorrenti  la convenienza economica dell’offerta in quanto le imprese medesime sono comunque tenute a sostenere costi fissi e certi al fine di garantire la disponibilità degli operatori (assunti, peraltro, con contratto a tempo determinato o indeterminato nella misura superiore al 70% per almeno 12/24 mesi di durata dell’appalto), senza avere alcuna certezza in ordine alla quantità dei ricavi (individuati solo nel loro importo massimo) che la RAI può (ma senza alcun obbligo) chiedere e che, quindi, rimangono ricavi del tutto eventuali ed ipotetici.
Il bando di gara (poi annullato con sentenza del TAR Lazio) imponeva, quindi, alle imprese partecipanti una serie di costi fissi (personale, macchinari, etc.) senza offrire alcuna certezza in ordine ai ricavi, che dipendevano dal numero dei servizi richiesti di volta in volta.
L’illogicità della previsione emergeva in modo evidente.
Il TAR Lazio, annullando il bando di gara con la sentenza n. 8341 del 26.6.2019, confermava la rilevata necessità di procedere ad una nuova procedura di gara con l’osservanza delle regole dettate dal d.lgs. n. 50/2016 e l’incongruità della formulazione delle regole per l’aggiudicazione dei lotti, con conseguente obbligo per la stazione appaltante di indire una nuova procedura conforme al codice dei contratti pubblici e, quindi, una disciplina di gara che comportasse il rispetto delle condizioni previste dal CCNL di categoria, anche ai sensi degli artt. 30, comma 3, e 97, comma 5, d.lgs. n. 50/2016.  
In sintesi, per via solo esemplificativa, si è narrato uno dei tantissimi casi in cui il sistema istituzionale italiano pare ritorcersi su se stesso: un servizio pubblico essenziale erogato da una società pubblica che paradossalmente è indifferente e quasi insensibile al tema sociale dei diritti dei lavoratori.
Una volta, cioè, che un servizio o un’attività vengono affidate a terzi, uscite dal core business della società pubblica, la società medesima si sente integralmente “liberata” ed esonerata da ogni immaginabile onere e/o dovere di vigilanza rispetto a possibili violazioni normative, soprattutto di natura lavoristica, e questo non è condivisibile né giusto, né su un piano di legalità né su un piano etico di responsabilità istituzionale e sociale.
Vi sono, poi, casi in cui le società private, pur di aggiudicarsi le gare indette da RAI Spa, hanno reiterato, per anni ed anni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, venendo meno ai vincoli lavoristici tipici di un contratto di lavoro subordinato, con contribuzione INPS, assistenza e tutela INAIL, contribuzione per usufruire di ammortizzatori sociali.
In questo scenario, risulta ridicolo affermare che RAI Spa stessa ignorasse tali scenari palesemente visibili sotto ai suoi occhi: una grandissima impresa pubblica, con un altrettanto ufficio di gestione del personale, si presume possa e debba conoscere il reale costo del lavoro che mediamente una impresa privata sostiene per la corretta tenuta di rapporti di lavoro sani ed ordinati secondo la legge e secondo i contratti collettivi.
Non ci si è posti mai il quesito: come può una società privata erogare servizi a RAI Spa a prezzi fissi unitari di importo inferiore rispetto al reale costo del lavoro da sostenere? La reiterazione di co.co.co. per anni ed anni sempre con gli stessi lavoratori è davvero ignota a RAI Spa? E come viene rendicontato e motivato, volta per volta, l’atto di pagamento RAI Spa a favore delle società private che operano in affidamento di servizi?
Ed ecco che, come già anticipato, il sistema si ritorce su se stesso: i servizi ispettivi nazionali verificano e proseguono le attività di controllo comminando sanzioni amministrative a carico delle società private che violano le norme lavoristiche, in parte anche costrette a violarle, in considerazione del disciplinare di bandi che fissano “compensi” discutibili rispetto alle notevoli prestazioni rese; chiaramente nulla viene mai formalmente contestato a RAI Spa o ad altri enti pubblici, che continuano, invece, serenamente a rimpinguare le proprie casse coi soldi degli ignari contribuenti (Canone RAI) e distribuendo esosi compensi di svariate centinaia di migliaia di euro a conduttori televisivi, personaggi “famosi” e trasmissioni a volte tutt’altro che di stimabile valore culturale!!!
Risulta pressochè noto che proprio l’area del lavoro che ruota intorno agli appalti di lavoro e servizi è quella che maggiormente si presta al rischio di abusi di potere, illegalità e violazioni lavoristiche di vario ordine. E’, altresì, più che dimostrato che la gestione di servizi tramite società esterne incide negativamente sulla regolare applicazione contrattuale e sulla sicurezza dei lavoratori coinvolti, determinando anche un fenomeno “emotivo” di disaffezionamento e perdita di motivazione al lavoro.

In merito, giova menzionare il caso del catalogo multimediale Teche RAI, operativo dal 1999. Esso è l’archivio che custodisce il patrimonio digitalizzato dei programmi radiotelevisivi della RAI. Dal 1999 questo servizio risulta esternalizzato. Il criterio di aggiudicazione è sempre quello del maggior ribasso del prezzo di offerta, con effetti devastanti sul personale addetto al servizio. Detto personale, infatti, è stato sistematicamente inquadrato con contratti aleatori sotto tutti i punti di vista: dal 2002 a maggio 2018, risultano essere sottoscritti solo contratti co.co.co. e co.co.pro. ovviamente lavorando anche di sabato, domenica e festivi, senza percepire maggiorazioni, senza alcun compenso per maggior orario e via dicendo…
Sul caso Teche RAI è stata presentata una interrogazione parlamentare da parte del Deputato Fornaro in data 19.11.2019, proprio perché l’argomento andrebbe preso in considerazione a livello statale e istituzionale con una serietà diversa per contrastare fenomeni “anomali” come quello descritto che, si rammenta, riguarda anche il settore pubblico sanitario ed i servizi di pulizie in grandi enti pubblici.
Sempre sul caso Teche Rai è pendente una causa innanzi al Tribunale di Roma, Sez.Lavoro, sia contro RAI Spa sia contro la società cui è stato affidato il servizio.

Si attende con fiducia l’esito, auspicando possa dare un nuovo affermato diritto ai lavoratori coinvolti.
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