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Licenziamento illegittimo: diritto alle ferie “maturate” tra la data del licenziamento e la data di reintegrazione nel posto di lavoro

In breve, vorrò spiegare il contenuto della storica, innovativa e singolare  sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto in due cause nazionali: una istanza di rinvio pregiudiziale proveniente dalla Bulgaria, n. C-762/18, ed una proveniente dall’Italia, n. C-37/19, presentata dalla Suprema Corte di Cassazione, a seguito di apposita richiesta del mio Dominus Prof. Avv. Fabrizio Proietti in seno ad una causa di lavoro.

La vicenda si è sviluppata nell’ambito di una lunga sequela di eventi riguardanti una lavoratrice illegittimamente licenziata dapprima in esito ad una procedura di licenziamento collettivo, cui è seguita la reintegrazione con sentenza giudiziaria; poi, nuovamente licenziata con altri due atti di recesso aziendale con effetto immediato e, tuttavia, ancora una volta reintegrata ope judicis.
licenziamento
A seguito delle diverse reintegrazioni nel posto di lavoro, la lavoratrice presentava ricorso al Giudice del Lavoro di Roma chiedendo il riconoscimento di ulteriori somme aggiuntive in suo favore e, precisamente, corrispondenti ai giorni di ferie maturati nel periodo intercorso tra la data degli illegittimi licenziamenti e la data delle avvenute reintegrazioni, avute sempre dietro ordine del Giudice del Lavoro.
Nelle varie fasi del giudizio, giunti in Corte d’Appello, la lavoratrice, assistita dall’Avv. Prof. Fabrizio Proietti, purtroppo, si è vista negare le menzionate sue pretese creditizie legate ai giorni di ferie poiché, di fatto, ad avviso della Corte, ella, in quel periodo, non aveva eseguito attività lavorativa effettiva e, invece, il diritto alle ferie, all’indennità sostitutiva delle ferie e alle ferie speciali potrebbe essere riconosciuto solo qualora, nel corso del periodo di riferimento, sia stata esercitata attività lavorativa-professionale in via concreta ed effettiva.

La lavoratrice, insoddisfatta, quindi, faceva ricorso in Cassazione, ponendo la questione pregiudiziale, con rinvio in CGUE, di accertare se, sulla base dell’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’articolo 7 della Direttiva 2003/88, il lavoratore, illegittimamente licenziato e, successivamente, reintegrato nel suo posto di lavoro, avesse diritto all’indennità sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute in relazione al periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione, richiamando anche l’articolo 36 della Costituzione Italiana e l’articolo 10 del d.lgs. n. 66/2003. Chiaramente, nelle argomentazioni, si innestava anche l’articolo 18, legge n. 300/1970, che, all’epoca dei fatti, prevedeva che il giudice, nella sentenza con la quale dichiarava la nullità del licenziamento ritenuto discriminatorio, ordinava al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che fosse il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. Il giudice condannava, altresì, il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui fosse stata accertata la nullità o l’invalidità, stabilendo a tal fine un’indennità.

La difesa della lavoratrice poneva l’attenzione sull’efficacia ripristinatoria della reintegraazione nel posto di lavoro nel senso che il rapporto di lavoro deve ritenersi ricostituito ab origine e, in realtà, mai risolto, con l’effetto della continuità nella maturazione di tutti i diritti ad esso confacenti: quindi, continuità anche per la maturazione delle ferie durante l’assenza, assenza dovuta ad una condotta  datoriale accertata dal giudice come illegittima (licenziamento illegittimo).

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha accolto la tesi sotenuta dal Prof. Avv. Fabrizio Proietti scrivendo nella storica quanto innovativa sentenza che un lavoratore illegittimamente licenziato, e successivamente reintegrato nel suo impiego, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell’annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, ha il diritto di far valere tutti i diritti alle ferie annuali retribuite maturati durante il periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro conseguente a tale annullamento.

La maggiore facilità con cui oggi le aziende possono licenziare, venuta meno la tutela reintegratoria del vecchio articolo 18, tutela reintegratoria che resta in residuali fattispecie, inizia ad essere ri-bilanciata anche attraverso questi nuovi orientamenti giurisprudenziali che solo esperti in materia possono ideare, proporre e fare riconoscere.
 

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